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PREMESSA
CENNI STORICI
Il Comune di
Ivano Fracena ha giustamente adottato come proprio stemma una veduta
del castello, l'origine e la vita delle due Frazioni infatti furono
strettamente legate all'esistenza e alla storia del castello di
Ivano. Solo in tempi relativamente recenti si staccarono progressivamente
dalla loro matrice storica e acquistarono una propria autonomia.
Secondo vari autori di storia locale le due Frazioni di Ivano e
Fracena sorsero in epoca non precisata come arimannie del castello.
Ciò significa che nel medioevo i signori di Ivano concessero
in godimento dei beni (terre da coltivare) agli uomini (arimanni)
che avevano l'obbligo di prestare servizio militare a difesa del
castello. Le terre da coltivare costituivano la paga per il loro
servizio. Il castello fu dunque all'origine delle due frazioni e
ne determinò la localizzazione.
La parte più antica di Ivano è sorta molto vicino
al castel o, in una piccola depressione dietro lo stesso, nella
posizione meno esposta di una conca naturale; il nucleo più
antico è situato lungo la strada che lo taglia longitudinalmente.
Fracena era legato più di Ivano allo sfruttamento dell'agricoltura
e quindi alla localizzazione dei fondi, ciò spiega la sua
posizione e la struttura dei suoi edifici (di quelli più
antichi).
I primi abitanti delle due Frazioni furono i soldati adibiti a difesa
del castello e le loro famiglie. A ricordo di ciò rimase
l'obbligo, per gli uomini di Ivano Fracena, di presidiare il castello
in tempo di guerra o anche solo di sospette invasioni; ciò
fino a tempi relativamente recenti. Tale obbligo era ancora in vigore
quando fu costituito il Catasto Teresiano (1783). Ivano Fracena
(come Strigno, Scurelle, Villa Agnedo, Spera, Samone, Bieno e Ospedaletto)
faceva parte della giurisdizione di Ivano, cioè di quel
territorio su cui il feudatario esercitava il suo potere. Le due
Frazioni però, essendo più vicine, furono condizionate
dalla presenza del castello, centro della giurisdizione, più
degli altri sette comuni.
da tener presente che il castello, pur essendo dal 1413 dominio
degli Arciduchi d'Austria e Conti del Tirolo, passò diverse
volte da un Signore all'altro perchè i proprietari, gli Asburgo,
o esercitavano il loro dominio su Ivano per mezzo di capitani di
loro fiducia, o cedevano il feudo come pegno pignoratizio (per denaro
prestato) a qualche famiglia nobile. Con il castello cambiavano
padrone anche gli otto Comuni che formavano la giurisdizione e
specialmente le due Frazioni più vicine.
Nel 1750 ci fu un avvenimento importante che ebbe certamente ripercussioni
sui Paesi della giurisdizione. Ivano divenne feudo perpetuo dei
Conti Wolkenstein-Trostburg, che già dal 1679 lo possedevano
come feudo pignoratizio. La storia di Ivano Fracena e la vita dei
suoi abitanti fu certamente influenzata dalla Signoria di questa
potente famiglia nobile, scomparsa dalla scena di Ivano nel 1923.
Il castello era il centro, il cuore, della vita civile economica
e religiosa dei Paesi che formavano la giurisdizione. Vi si trovava
il tribunale, le carceri, la chiesa e, nel Sagrà, anche il
cimitero. Verso la fine del XIV e gli inizi del XV secolo però
iniziò un lento e progressivo spostamento di questo centro.
La Parrocchia fu trasferita a Strigno dove era stata costruita una
nuova Chiesa. Il Paese divenne in seguito il capoluogo della giurisdizione
di Ivano. Questo lento spostamento religioso e civile verso Strigno
fece certo diminuire l'importanza sia del castello che delle due
Frazioni ad esso più vicine.
Nel 1830 ebbe fine la giurisdizione d'Ivano; il potere giudiziario
passò allo Stato. Tra il 1839 e il 1852 circa iniziarono
e furono portate a termine le trattative per la cessazione delle
decime e delle altre prestazioni feudali. Dopo la rinuncia, da parte
del dinasta, al potere giudiziario e al complesso sistema tributario
costituito dalle decime e dalla altre prestazioni feudali, si concluse
per i Paesi della giurisdizione un'epoca iniziata nel medio evo.
Ivano e Fracena, staccatisi dalla loro matrice storica, iniziarono
una vita più autonoma, per restando il castello un punto
di riferimento importante per la loro vita.
Per quanto riguarda l' economia di Ivano Fracena, si può
affermare che in passato essa si basava quasi esclusivamente sull'agricoltura
e l'allevamento del bestiame. I terreni coltivabili però
erano scarsi e non pochi di essi appartenevano al castello o a persone
non residenti nel territorio comunale. I seguenti dati risalgono
al tempo del catasto Teresiano (1783): i proprietari di qualche
bene immobile, anche se modesto, erano 25.
Coiloro che erano obbligati a pagare decime o affitti (livelli)
al castello o alla canonica di Strigno erano 26.
Coloro che erano obbligati a pagare decime o affitti solo al castello
erano 3.
Coloro che erano obbligati a pagare decime o affitti solo alla
canonica di
Strigno erano 7.
I proprietari del Tesino che possedevano qualche bene immobile nel
territorio comunale di Ivano Fracena erano 19.
I proprietari di Strigno che possedevano beni nel territorio di
Ivano Fracena 30.
I comuni, oltre la canonica e la casetta per l'eremita, possedeva
poco più di 321 ettari di terreno. Si deve tener presente
però che gran parte del territorio era roccioso, sassoso
e improduttivo.
Sembra che a quell' epoca i terreni migliori fossero posseduti dal
castello che aveva campagne nelle seguenti località; sotto
Fracena, al Lago, sotto il Castello, alla Cabellina, all'Uccelliera,
alle Longore, alle Prae, a Renale, a Gostena, alla Chieppena. Una
parte di questi fondi venivano dati a livello, cioè concessi
a privati che li lavoravano e li utilizzavano, da padre in figlio,
dietro un'annua prestazione.
I prodotti più coltivati nei secoli passati erano: granoturco
(sorgo), frumento, segala, orzo, grano saraceno (formenton), fagioli,
piselli, varie qualità di verdura. Da ricordare anche la
coltura della vite e del gelso per i bacchi da seta. La coltivazione
della patata si diffuse solo dagli inizi del secolo scorso.
Nonostante la miseria e la grande mortalità infantile ci
fu un continuo aumento della popolazione fino a raggiungere, agli
inizi di questo secolo, più di 700 abitanti.
Riportiamo alcuni dati sulla situazione demografica in varie epoche:
1585 il comune contava 178 abitanti. Ivano 96 (45 adulti e 51 tra
bambini e ragazzi); Fracena 82 (48 adulti e 34 tra bambini e ragazzi).
1624 sappiamo solo che gli uomini che potevano prestare servizio
militare (dai 18 ai 60 anni) erano 37. Di questi 31 lavoravano la
campagna e 3 erano pastori. Una curiosità: la loro costituzione
fisica fu così definita: 31 "gagliardi", 2 "prosperosi",
1 "invalido".
1728 155 abitanti. 48 a Ivano; 98 a Fracena; 9 in castello. Gli
uomini erano 60 le donne 61 i piccoli 34.
1826 244 abitanti.
1840 320 abitanti. A Ivano le case erano 17 a Fracena 23.
1850 355 abitanti.
1860 397 abitanti.
1870 414 abitanti.
1880 479 abitanti.
1890 517 abitanti.
1900 647 abitanti.
1910 710 abitanti.
1971 276 abitanti.
1981 255 abitanti.
1991 279 abitanti.
I passato sorsero dei contrasti e delle rivalità tra gli
abitanti delle due frazioni; questi si acuirono in occasione della
costruzione del cimitero (1875) e della chiesa (1922-23) che si
trovano tra i due nuclei abitati, in prossimità del Municipio
(costruito verso la fine del secolo scorso). Gli attriti però
non arrivarono mai al punto da dividere le due frazioni; esse formano
un solo comune e una sola parrocchia.
Il comune di Ivano Fracena, come comunità facente parte civilmente
della giurisdizione di Ivano e ecclesiasticamente del pievado di
Strigno, esiste da immemorabili in un certo senso da sempre, come
gli altri sette comuni della giurisdizione. Il 7 giugno 1928, per
motivi contingenti, fu aggregato a Strigno, insieme con Samone,
Scurelle, Spera, Villagnedo. Fu ricostituito l'11 novembre 1946.
PRINCIPALI FONTI
CONSULTATE : Ivano - il castello e la sua giurisdizione di F. Romagna;
Il pievado di Strigno di F. Romagna; Cenni storici del Trentino
di AA.VV.; Catasto Teresiano, presso l'archivio di Stato di Trento;
Catalogus Cleri, presso l'archivio diocesano di Trento.
TITOLO I. I PRINCIPI
1. IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE
1) Il Comune
di Ivano Fracena è costituito dai territori e dalle Comunità
di: Ivano - Fracena
2) Nessuna delle
due Comunità si erige a capoluogo. Il municipio è
posto fra le due frazioni. In esso hanno sede gli organi e gli uffici
Comunali.
3) Lo stemma
del Comune prende spunto da due elementi concreti e precisamente:
dal monte Lefre, unica montagna del comune e dal castello di Ivano,
maestoso complesso medioevale che domina la Valsugana inferiore.
2. PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI
1) Il Comune
orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione
della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione
al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela
dei diritti inviolabili della persona.
2) Il Comune
rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa
comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle
formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni
portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità
locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
3) Promuove
e tutela la vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione
sociale della maternità e della paternità, assicurando
sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno
di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali
ed educativi.
4) In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia
dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il
diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale
ispirato alla libertà di educazione.
5) Promuove
azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
6) Concorre,
nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente,
alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle
sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità
delle persone di oggi e delle generazioni future.
7) Promuove
l'equilibrato assetto del territorio; favorisce la soluzione del
bisogno abitativo; favorisce una organizzazione della vita urbana
rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza
gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità
dei centri abitati.
8) Valorizza
lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo
la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione
degli obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse
ambientali.
9) Sostiene
le attività e le iniziative del volontariato e delle libere
associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità.
10) Promuove
la solidarietà della comunità locale rivolgendosi
in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate
anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi
ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nelle
città convivono.
11) Valorizza
le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca
e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più
ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali,
provinciali e locali.
12) Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e
disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione
dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità
di gestione.
13) Concorre
nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali
e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione
delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico,
sociale, culturale e democratico.
14) L'attività
amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità,
efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione,
semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
15) Ai principi
fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale,
sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente
che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.
16) Favorisce
la collaborazione con gli altri Enti Locali della zona.
3. INFORMAZIONI DEI CITTADINI
1) Il Comune
assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione
e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa
per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività
comunale e agli Enti ed aziende dipendenti.
2) L'informazione
sull'attività del Comune può essere effettuata mediante
gli uffici comunali con una pubblicazione semestrale di un bollettino
comunale.
TITOLO II. GLI ORGANI ELETTIVI
Capo I. CONSIGLIO COMUNALE
4. FUNZIONI
1) Il Consiglio
comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità
comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali,
quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo
politico - amministrativo.
2) Esso adotta
gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze
assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito
della legge, dello Statuto.
3) Nell'esercizio
del controllo politico - amministrativo, il Consiglio verifica la
coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati
dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di
programmazione.
4) Vota risoluzioni,
mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti
su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico,
culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini
ad eventi esterni alla comunità locale.
5) Con l'approvazione
degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri
guida per la loro concreta attuazione.
6) Il consiglio
può altresì esprimere direttive per l' adozione da
parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti
abbiano segnalato la necessità in relazione all' amministrazione
e alla gestione economica delle attività comunali.
7) Quando uno
o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell' esercizio
temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti
specifiche attività o servizi, il Consiglio prende atto dell'
incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.
8) Per l'esercizio
delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi dell'attività
del Revisore dei conti.
5. CONSIGLIERI
1) I consiglieri
entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso
di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2) Essi rappresentano
la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3) Sono responsabili
dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione
del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i
Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.
4) Il Consigliere
che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra
natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza
per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo
che ciò sia fatto constatare a verbale.
5) Il regolamento
disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa
per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa
del Consigli, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte
di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante
ai consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
6) Il regolamento
stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione
di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione
e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
7) Le dimissioni
dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto. Il Consiglio
ne prende atto nella prima adunanza successiva.
8) I Consiglieri
decadono dalle loro funzioni nei casi previsti dalle vigenti normative
regionali in materia.
9) Ai Consiglieri
spetta una indennità di presenza nella misura del 20 % del
limite massimo. In ogni caso sarà contenuta nel limite massimo
previsto dalla Legge.
6. CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE
1) Il regolamento
stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2) Nella formulazione
dell'ordine del giorno. è data priorità alle questioni
urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3) Il Consiglio
comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio
delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge
e dallo Statuto. Può articolare la propria attività
in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite
dal regolamento.
4) Quando un
quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio,
il Sindaco la convoca entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
5) Il Consiglio
comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini
previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare
su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai
Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti
da trattare.
6) Il Consiglio
comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre
la metà dei consiglieri comunali assegnati.
7) Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti
all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi
nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la
trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi
alle sedute di prima convocazione.
8) Alle sedute
del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente
coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale,
sottoscrivendo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
9) Gli Assessori
non Consiglieri hanno diritto e se richiesto l'obbligo di partecipare
alle adunanze del Consiglio con pieno diritto di parola, ma senza
diritto di voto.
10) Alle sedute
del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti
del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi,
Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed
altri esperti o professionisti incaricati dalla predisposizione
di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti
di rispettiva pertinenza.
11) Le sedute
del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo
la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
12) Le norme
generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite
dal regolamento.
7. INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE
1) L'iniziativa
delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio
comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
2) Le modalità
per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite
dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione
dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure
e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e la discussione
preliminare delle proposte di deliberazione.
3) Ogni deliberazione
del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il
voto della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge
o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi
diritto al voto o altre speciali maggioranze.
4) Ai fini della
determinazione del numero legale si computano tra i votanti gli
astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare.
5) Le votazioni
sono effettuate, di norma, con voto palese: Le votazioni con voto
segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6) In caso d'urgenza
le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
8. NOMINE CONSILIARI
1) Qualora per
disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un Consigliere
comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti,
senza ulteriori formalità.
2) Nei rimanenti
casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari
o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole
e con le modalità stabilite dal regolamento.
3) Il Consiglio
comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta
pubblica con voto palese o con votazione a schede segrete in caso
di richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri presenti, osservando
le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista
la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si
procede con voto limitato.
4) In ogni Commissione
comunale è prevista la presenza di un rappresentante nominato
dalla minoranza.
Capo II. SINDACO E GIUNTA COMUNALE
9. SINDACO
1) Il Sindaco,
capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità,
promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare
le finalità istituzionali del Comune.
2) Esprime l'unità
di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli
indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni
della Giunta.
3) Rappresenta
il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4) Nelle occasioni
in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno,
porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica.
5) Il Sindaco
nomina il Vice Sindaco tra gli assessori e lo comunica al Consiglio
nella prima seduta successiva alla nomina stessa
10. FUNZIONI
1) Il Sindaco
convoca e presiede il Consiglio comunale. Ne dirige i lavori secondo
regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo
l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2) Convoca e
presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina
l'attività degli Assessori.
3) Quando lo
richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta incaricare
uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni
di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività
o servizi.
4) Con il concorso
degli Assessori, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze
interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del
programma e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
5) Assume le
iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende
speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale
svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati
dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi
dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.
6) Rappresenta
il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi
di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni
o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
7) Emana gli
atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti,
le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i
permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge
o lo statuto non attribuiscano alla competenza della Giunta, del
segretario o dei dirigenti.
8) Rilascia
gli attestati di notorietà pubblica.
9) Esercita
le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
10) Quale Ufficiale
del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovraintende
ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
11. DELEGHE
1) Il Sindaco
può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni
e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni
contenute nel programma.
2) Può
delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune
negli organismi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi
personalmente.
3) Le deleghe
e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella
prima adunanza successiva.
12. POTERI SOSTITUTIVI
1) Qualora una
assoluta urgenza lo esiga, il Sindaco può adottare i provvedimenti
di competenza della Giunta, sottoponendoli a ratifica nella prima
riunione successiva di Giunta e comunque non oltre il decimo giorno,
a pena di decadenza.
13. VICE SINDACO
1) In caso di
assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le
funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice
sindaco.
2) Nel caso
di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco,
ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano
di età.
14. GIUNTA COMUNALE
1) La Giunta
comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per
l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali
espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.
2) Essa è
composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 Assessori, dei
quali uno ricopre la carica di Vice Sindaco.
3) Il Sindaco
può eleggere Assessori, in numero massimo di 2, cittadini
non Consiglieri, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere
comunale in possesso di comprovati requisiti di prestigio, professionalità
e competenze tecniche ed amministrative.
15. COMPETENZE
1) Spetta alla
Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle
competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti
al Sindaco, al segretario.
2) Essa esercita
attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio
comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte
ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
3) Riferisce
annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati
ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del
programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
16. FUNZIONAMENTO
1) La Giunta
comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le
modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
2) La Giunta
è regolarmente costituita con la presenza di numero tre Assessori;
le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti, con voto palese,
sempre che non si debba procedere diversamente secondo la Legge.
3) Alle adunanze
della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale,
che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche
responsabilità.
4) Le sedute
della Giunta non sono pubbliche; vi possono partecipare però,
su invito, per essere consultati su particolari afferenti alle loro
funzioni ed incarichi, il revisore dei conti e chiunque possa fornire
elementi utili alle deliberazioni.
17. ASSESSORI
1) Gli Assessori
concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della
potestà collegiale della Giunta.
2) Verificano
e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati,
anche in relazione al settore di attività affidato alla loro
responsabilità.
3) Esercitano
le funzioni eventualmente delegate dal Sindaco.
4) Gli Assessori
non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con
le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri
Assessori.
TITOLO III. L'ORGANIZZAZIONE.
Capo I. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
18. PRINCIPI ORGANIZZATIVI
1) L'organizzazione
amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante
il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e
qualità dei servizi, muovendo dai bisogni della comunità,
costantemente indagandoli in modo partecipato, e valorizzando in
massimo grado le risorse del personale.
2) Il regolamento
di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi, dello
statuto e degli accordi sindacali, definisce :
a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali
e profili professionali;
c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole
posizioni lavorative;
d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
g) i criteri per la formazione e l'addestramento professionale;
h) trattamento economico.
19. RAPPORTI CON IL PERSONALE
1) Il Comune
promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale
attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2) Il Comune
riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti
quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione
del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi
di lavoro.
3) Il Comune,
nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni
di pari opportunità tra uomini e donne garantendo il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
Capo II. FUNZIONE DIRETTIVA
20. FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
1) Le funzioni
dei responsabili dei servizi si caratterizza per la capacità
di proporre, programmare e utilizzare in modo coordinato gli strumenti
e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati
dagli organi di governo, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione
e delle procedure, di motivare e guidare i collaboratori, di rilevare
e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è
chiamato a rispondere.
2) I responsabili
dei servizi partecipano alla individuazione degli obiettivi con
attività istruttoria, di analisi e di proposta. Sono titolari
dell'attività di gestione dell'ente e ad essi spetta la direzione
delle strutture organizzative, secondo il principio della distinzione
tra compiti di indirizzo e controllo degli organi elettivi e compiti
di gestione amministrativa dei responsabili dei servizi.
3) I responsabili
dei servizi utilizzano le risorse finanziarie risultanti dagli impegni
di spesa, la dotazione di personale assegnato e i supporti tecnici
necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4) Nell'ambito
di quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti,
sono autonomi e responsabili nell'organizzazione degli uffici e
del lavoro propri della struttura diretta, nella gestione delle
risorse assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
5) Con regolamento
è dettata ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione
del presente articolo.
21. SEGRETARIO COMUNALE
Il segretario
comunale è il funzionario più elevato in grado del
comune ed è capo del personale.
Nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo
e controllo e funzione di gestione amministrativa, il Segretario
comunale ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della
struttura burocratica con gli organi di governo svolgendo funzioni
di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento e direzione
complessiva, vigilanza a garanzia del buon andamento del Comune
al fine di realizzare l'efficacia, l'economicità e l'imparzialità
dell'azione amministrativa.
nell'ambito delle competenze di Legge, esercita le proprie funzioni
osservando i criteri dettati dallo Statuto ed avvalendosi degli
uffici e dei servizi in base agli indirizzi del Consiglio comunale
in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive
del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
Il Segretario comunale, salve le competenze previste dalla Legge
e attribuite dal presente Statuto, sovraintende e coordina l'attività
dei responsabili d'ufficio. Per la realizzazione degli obbiettivi
dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà
di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi con
responsabilità di risultato.
In particolare:
1) Partecipa alla riunione del Consiglio e della Giunta, e ne redige
i verbali;
2) Esprime parere di legittimità sulle proposta di deliberazioni
del Consiglio e della Giunta;
3) Provvede per la pubblicazione degli atti del Comune e, quando
necessario, al loro invio agli organi di controllo;
4) Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni
della Giunta soggette al controllo eventuale;
5) Cura le procedure attuative delle deliberazioni e degli altri
provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti;
6) Provvede agli atti di gestione del personale individuati dal
regolamento;
7) Solleva contestazioni di addebiti ed adotta le sanzioni della
censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme
regolamentari;
8) Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi
ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti
e del regolamento,
9) Roga, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla Legge.
Sempre che non sia incaricato dalle funzioni di Ufficiale rogante,
presiede le Commissioni di gara e stipula i contratti;
10) Presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per l'assunzione
di personale.
TITOLO IV. I SERVIZI PUBBLICI
22. PRINCIPI
1) I servizi
comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo
da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze
degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro
e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso
attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
2) Il Comune
accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando
ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti
con maggiore efficienza ed efficacia.
3) Il Comune
valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi
organismi o accogliendo forme spontanee di auto organizzazione.
Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini
per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla
gestione del servizio.
4) Il Comune
riconosce il valore sociale delle organizzazione del volontariato,
della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza
fine di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili,
culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo
sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la partecipazione
alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi
pubblici.
5) In ogni caso
i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard
qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente
l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni
e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio
funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
23. FORME DELLA GESTIONE
1) I servizi
sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale,
mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica.
Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste
dalla legge.
2) La forma
e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa
valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini
di efficienza, efficacia, economicità.
TITOLO V. LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE
24. PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1) Nel quadro
degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista
del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti
di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con ogni
altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi nei limiti
della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed
efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2) In particolare,
il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi
di programma, consorzi e unioni di Comuni.
25. CONVENZIONI
1) Il Comune
promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato
di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione
di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni
con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art.
40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
2) Con l'approvazione
della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche,
economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa
la stipulazione.
3) Nell'ambito
dei servizi sociali il Comune stipula in particolari convenzioni
con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale,
e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.
26. CONSORZI
1) Il Comune
partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine
di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico,
qualora ragioni di maggior efficienza e di economia di scala ne
rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente
lo strumento della semplice convenzione.
2) L'adesione
al Consorzio è deliberato dal Consiglio comunale mediante
approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della
convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
3) Qualora non
possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco
delega il Vice sindaco o, in caso di impossibilità di questi
un altro componente della Giunta.
4) Gli atti
fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione
dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.
27. UNIONE DEI COMUNI
1) Il Comune
può dar vita ad una Unione con altri comuni aventi caratteristiche
omogenee o complementari, con l' obiettivo di migliorare le strutture
pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più
efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di
una eventuale futura fusione.
2) In vista
della costituzione dell' Unione, il Consiglio comunale può
approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a
definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni
interessati.
3) In ogni caso
l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio
comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che
illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento
ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive
di sviluppo economico e sociale.
TITOLO VI. LA PARTECIPAZIONE
28. PARTECIPAZIONE POPOLARE
1) Il Comune
promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità
e la trasparenza.
2) Il Comune
assicura e valorizza le autonome forme associative rappresentative
dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonchè le associazioni
culturali educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso
alle strutture ed ai servizi dell'ente.
29. CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM
1) Possono essere
richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi
e materie di competenza locale.
2) Con i referendum
sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.
3) Non possono
essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe,
ne su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria
nell'anno precedente.
4) Possono richiedere
il referendum:
- il 20% degli
elettori per il Consiglio comunale.
5) Anche in
assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal
Consiglio comunale con maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati.
6) Il giudizio
sulla regolarità, legittimità e ammissibilità
della proposta del referendum, che deve precedere comunque la deliberazione
di indizione, spetta ad un organo collegiale composto da un legale
di fiducia del Comune, dal Difensore civico e dal Segretario comunale.
7) Il regolamento
disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni
di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
8) Il referendum
è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
30. PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1) Gli elettori
del Comune, in numero di almeno 30 possono avanzare proposte per
l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina
le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore
a cinque.
2) Il Sindaco
trasmette le proposte entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione,
all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e
dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
3) L'organo
competente, sente i rappresentanti dei proponenti entro e non oltre
30 giorni dalla trasmissione della proposta.
4) Qualora tra
l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel
perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul
contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse
è dato atto in apposito verbale.
31. DIFENSORE CIVICO
1) Il Difensore
civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute,
si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni,
carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.
Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni
dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del
Comune.
2) All'inizio
di ogni mandato, il Consiglio comunale decide se procedere alla
nomina di un Difensore civico comunale o avvalersi delle altre possibilità
previste dalla Legge.
TITOLO VII. I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
32. ACCESSO DEI CITTADINI
1) Chiunque
vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi
del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti
nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o
della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.
2) Il regolamento
disciplina le modalità per la visione e per il rilascio di
copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata
la immediatezza e la massima semplicità delle procedure,
senza aggravi di tempo, di attività e di spesa per il richiedente.
3) Il Segretario
comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone,
nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento
dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro
15 giorni.
TITOLO VIII. LA GESTIONE FINANZIARIA
33. CRITERI GENERALI
1) La gestione
finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle
risorse, proprie e trasferite nell'ambito delle leggi.
2) Il Comune
esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti
dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei
fini statutari.
3) Le tariffe
e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma,
secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4) Nella determinazione
delle tariffe dei servizi il Comune può tenere conto della
capacità contributiva degli utenti.
34. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1) La gestione
contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi
e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato
dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
35. FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI
1) Il revisore,
nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti
e documenti del Comune.
2) Può
formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi
e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità
di gestione.
3) Fornisce
al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini
dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio
medesimo.
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